Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 24 giugno 2008

RASSEGNA STAMPA 24/6/2008

Il Sole 24 Ore


La lente sui redditi-zero (C. Nocera, pag. 35)
Le persone fisiche che dichiarano redditi modesti, se non addirittura pari
a zero, in contrasto con le risultanze in possesso del Fisco in merito al
tenore di vita, possono subire un'accertamento "sintetico". E' quanto
previsto dal decreto legge sul piano straordinario triennale 2009/2011 di
controllo delle posizioni dei contribuenti persone fisiche.

Fatturazioni a doppio binario (A. Mastromatteo e B. Santacroce, pag. 35)
Con la risoluzione 260/E del 23 giugno l'agenzia delle Entrate ha chiarito
che, anche in assenza di contabilità separate, una società può emettere e
conservare le fatture destinate al medesimo cliente sia in formato
elettronico sia in formato analogico, purchè sia garantita l'omogeneità per
tipologie documentali con riferimento alle diverse linee di attività.


E gli uffici si avviano all'online (A. Mastromatteo e B. Santacroce, pag.
35)
Il Dpcm del 1° aprile 2008, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 144
del 21 giugno 2008, ha dettato le regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del Sistema pubblico di connettività (Spc). Viene, così,
definito il quadro normativo e regolamentare per l'avvio a regime della
fatturazione elettronica obbligatoria per le pubbliche amministrazioni.

Snc, le liti tornano alla partenza (R. Rizzardi, pag. 37)
La sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 14815 del 4 giugno 2008 ha
stabilito che sono nulle tutte le controversie pendenti, in qualsiasi grado
di giudizio, in merito al reddito prodotto da una società di persone o da
una associazione, qualora alla lite non abbiano partecipato tanto la
società o associazione quanto i relativi soci o associati. Il
litisconsorzio tra i predetti soggetti deve, infatti, ritenersi
"necessario" e dunque costituisce condizione di validità del giudizio.

Non tutti i premi tassati a parte (M. Piazza, pag. 37)
Con la risoluzione n. 258/E del 23 giugno scorso l'agenzia delle Entrate ha
precisato che la somma ricevuta da un imprenditore individuale in seguito
ad una condanna del committente da parte del tribunale non è assoggettabile
a tassazione separata in quanto, nel caso esaminato dall'Agenzia, non
avrebbe natura di risarcimento derivante dalla perdita di un reddito
relativo a più anni ma costituirebbe il reddito stesso. La somma dovrà,
pertanto, concorrere come sopravvenienza attiva alla formazione del reddito
complessivo dell'esercizio di conseguimento, venendo, così, assoggettata a
tassazione ordinaria.


Chiusura agevolata con valori catastali (L. Gaiani, pag. 37)
Con la risoluzione n. 261/E del 23 giugno scorso l'agenzia delle Entrate ha
chiarito le modalità di determinazione del reddito delle società di comodo
che hanno optato per il regime dello scioglimento agevolato. La
plusvalenza da assegnazione da assoggettare a imposta sostituiva può essere
determinata come differenza tra il valore catastale e il costo fiscalmente
riconosciuto dell'immobile, a prescindere dalla tipologia di quest'ultimo.


Bonus limitato per il cinema (T. Morina, pag. 38)
Con la risoluzione n. 259/E del 23 giugno scorso l'agenzia delle Entrate ha
precisato che il credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche
maturato nel quarto trimestre del 2007 e utilizzabile dal 1° gennaio 2008 è
soggetto al limite di utilizzo di 250 mila euro previsto dalla Finanziaria
2008 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.



Italia Oggi


Capital gain, deroghe alla cassa (D. Liburdi, pag. 39)
L'articolo 3 del decreto legge del 18 giugno scorso ha introdotto un regime
di esenzione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni
qualificate e non, che trova applicazione qualora siano soddisfatte alcune
condizioni, tra le quali il reinvestimento della plusvalenza entro il
biennio successivo dal conseguimento della stessa in società di capitali o
di persone commerciali che svolgono la medesima attività e che non siano
state costituite da più di tre anni. Secondo l'autore ciò potrebbe causare
alcune problematiche operative nei confronti dei soggetti, diversi dal
contribuente, tenuti all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5%
sulle plusvalenze non qualificate nell'ambito di rapporti di risparmio
amministrato o gestito.